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ASSOCIAZIONE ELEUTHERIA

eleutheria   

                                                                   STATUTO

Art. 1 – E’costituita l’associazione
                                                        ASSOCIAZIONE ELEUTHERIA

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2. – Essa ha sede in Como (CO), in Via Oriani 8.
Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni stacéate, nonché aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
Art. 3. — L’Associazione non ha scopo di lucro, è a tempo indeterminato e persegue scopi culturali, in particolare:
           1) contribuisce alla diffusione della poesia e della letteratura;
          2) contribuisce alla diffusione delle altre arti: musica, pittura, scultura, ecc.
Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di:

1)organizzare premi letterari e di poesia;
2)promuovere la pubblicazione di libri e/o prodotti editoriali, anche legati ai premi letterari organizzati;
3) organizzare altre iniziative che possano divulgare la letteratura e l’amore per le arti e la cultura;
4) sostenere e collaborare con enti, associazioni e organizzazioni che abbiano analoghe finalità      dell’associazione;
5) attuare qualsiasi altra iniziativa che l’assemblea dei soci ritenga coerente con lo spirito del presente statuto.
L’Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 266/1991.
L’Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell’attività sopra indicata.

Art. 4. — Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 1/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.


Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5. – Il patrimonio è costituito:
•  dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
•  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
•  dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:

• dalle quote sociali;
   • dai redditi derivanti dal suo
   •  da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
• da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
   •  da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
   •  dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
   •  da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Soci

Art. 7. – Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio.
Art. 8. – Chi intende aderire all’Associazione deve sottoscrivere e condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
Art. 9. — Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. E’ espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 10. – I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato.
Art. 11. – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Organi sociali

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
   • L’Assemblea dei soci;
• Il Consiglio Direttivo;
   • Il Presidente del Consiglio Direttivo;
   • Il Consiglio dei Revisori dei Conti, se nominati.

Assemblea dei soci

Art. 13. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile mediante Comunicazione inviata per posta ordinaria o fax o e-mail oppure affissa nelle sedi dell’Associazione, almeno quindici gorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 Codice Civile.

Art. 14. L’Assemblea delibera

• l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
• la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente, e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
• le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
• l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
• quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C..
Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Art. 16. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Consiglio direttivo

Art. 17. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri eletti tra i soci dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 18. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Art. 19. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Art. 20. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente

Art. 22. – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 23.- Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all’anno.
Essi hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di – ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle ,adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Libri sociali

Art. 24 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Scioglimento

Art. 25. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; l’Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. La devoluzione del patrimonio deve essere pertanto conforme all’art. 5, comma 4 L.266/1991.

Controversie

Art. 26. – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 27. – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. gs. 460/97 e dalla L. 266/91 e successive modifiche ed integrazioni.

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